MTEKKENM ha scritto:AGGIORNAMENTO!
è venuto il perito della assicurazione, fatto quattro foto e se ne andato, questo il 22 dicembre.
Oggi vado dall'assicurazione, per avere informazioni visto il tempo passato!
La persona in ufficio, chiama davanti a me l'ANIA o chi che sia, che gestisce i collegamenti con le varie assicurazioni per la richiesta dei danni, e mi dice che l'assicurazione dell'altro con è "convenzionata" con "l'indennizo diretto" e che quindi non possono "colloquiare"con l'altra assicurazione e che quindi mi devo rivolgere ad un avvocato!
ECCEZZIUNAAALLL VERAMENT!!!
mi sa che ti hanno detto una caxxata
l'indennizzo diretto , introdotto con il decreto Bersani ( D.P.R. n. 254 del 18 luglio 2006 ) entrato in vigore il 1° Gennaio 2007 , ed obbliga tutte le compagnie al risarcimento diretto dei propri assicurati ...
a tal proposito ti riporto quanto pubblicato da "Facile.IT" , ma è un documento che hanno tutte le compagnie compresa la tua ...
In seguito al Decreto Bersani, a partire dal 1° febbraio 2007 è stata introdotta un’importante innovazione in ambito assicurativo, nota come indennizzo o risarcimento diretto. Tale norma prevede che, se si rimane coinvolti in un incidente di cui non si è responsabili o di cui si è responsabili solo in parte, il rimborso vada richiesto direttamente alla propria compagnia e non a quella della controparte che ha causato il sinistro.Condizioni di applicabilitàL’incidente deve aver coinvolto solo e soltanto due veicoli a motore identificati, assicurati ed immatricolati in Italia, nella Repubblica di San Marino o nello Stato del Vaticano.
Per il risarcimento dei danni fisici riportati dal conducente, è necessario che questi non superino il 9% di invalidità permanente.
L'indennizzo diretto viene applicato anche qualora terzi trasportati abbiano presentato lesioni gravi (superiori al 9%).
Fanno eccezioneI casi di incidente avvenuto fuori dall’Italia, dalla Repubblica di San Marino o dallo Stato del Vaticano.
I casi in cui la controparte risieda all’estero.
I casi in cui siano stati coinvolti più di due veicoli.
Gli incidenti in cui il conducente abbia riportato danni gravi, cioè lesioni superiori al 9% di invalidità permanente. In questo caso, è comunque possibile richiedere il risarcimento per i danni alle cose e al veicolo.
I casi in cui nell’incidente sia coinvolto almeno un ciclomotore non munito del nuovo sistema di targatura previsto dal D.P.R. 6 marzo 2006, n.153.
Modalità della richiesta di risarcimentoLa richiesta di indennizzo deve essere presentata, unitamente alla denuncia e al Modulo Blu, alla compagnia assicurativa (anche attraverso il proprio Broker) a mano, via lettera raccomandata a. r., via fax o via posta elettronica. È importante, per lo svolgimento delle operazioni richieste, che la domanda sia compilata con esattezza in ogni sua parte.
TempisticheUna volta ricevuta la richiesta di risarcimento completa in ogni sua parte, l’assicuratore è tenuto a presentare l’offerta di indennizzo:
entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, per i danni al veicolo e alle cose (questo limite viene ridotto a 30 giorni nel caso in cui entrambi i conducenti abbiano sottoscritto il modulo di constatazione amichevole);
entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta, per i danni alle persone.
Se l’assicurato dichiara di accettare la proposta di risarcimento, questo deve essere effettuato entro 15 giorni. Qualora la richiesta presentata non fosse completa, la Compagnia assicurativa è tenuta a richiedere le integrazioni necessarie entro 30 giorni. In caso di rifiuto di indennizzo, la Compagnia è tenuta a inviare entro 30 giorni via raccomandata con ricevuta di ritorno le ragioni dell’avvenuta esclusione.