di mongelli » 31/12/2014, 21:42
Rimetto qui in allegato una sentenza relativa la rottura di una manicotto, probabilmente una Opel (RO.ST. S.p.A. in Genova dovrebbe essere Rotonda Stornero SpA concessionaria Opel).
Cosa ne pensate?
Per me è pazzesca !!! Dice che un manicotto di sette mesi di vita ha compiuto il suo normale ciclo di vita!!!!!?????
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
PRIMA SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice Unico G.O.T. Avv. Alessandro Mauceri
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile promossa da:
Da.Gi., residente in Genova ed ivi elettivamente domiciliato in via (...) presso lo studio e la persona dell'avv. Di.Ba., che lo rappresenta e difende come da mandato a margine dell'atto di citazione;
attore
contro
Ro.St. S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, sedente in Genova e quivi elettivamente domiciliata in C.so (...) presso lo studio e la persona dell'Avv. Ma.Ro., che la rappresenta e difende come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta;
convenuta
CONSUMATORE
VENDITA
GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA:IN GENERE
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Parte attrice chiede che la convenuta Ro.St. S.p.A. venga condannata al risarcimento dei danni subiti a seguito dell'inutilizzabilità dell'autovettura (...) acquistata nuova da controparte in data 31.10.03, in applicazione dell'art. 130 cod. consumo, non avendo il venditore provveduto alla riparazione entro un congruo termine dalla richiesta.
A fondamento della propria domanda, parte attrice sostiene di aver riscontrato, nel maggio del 2004 si verificava un primo guasto all'automobile presso Manerbio (BS), ove veniva effettuato un intervento (in garanzia) presso l'officina Bo., concessionaria (...), con sostituzione del manicotto dell'acqua, la cui rottura avrebbe causato il guasto; che da allora il mezzo, durante tragitti di una certa estensione manifestava improvvisi abbassamenti del numero dei giri del motore con repentini innalzamenti della temperatura segnalata dal quadro comandi (la lancetta saliva velocemente oltre i cento gradi); preoccupata dal ripetersi dell'inconveniente, nel mese di settembre 2004 si rivolgeva all'assistenza (...) di Genova, alla quale segnalava il problema, chiedendo, inoltre, un controllo in sede di tagliando, dal quale non emerse però alcuna anomalia; in data 07 gennaio 2005, lungo l'autostrada Genova - Livorno, in direzione Sarzana, l'autovettura manifestava di nuovo problemi, con accensione della spia della chiave, inconveniente che comportava l'intervento del soccorso stradale ed il ricovero del mezzo presso l'Officina (...) convenzionata (...) di (...); in data 11.01.05 veniva contattato dal titolare dell'Officina (...), il quale lo informava che (...) non accettava il lavoro in garanzia, comunicando il riferimento pratica n. (...); contattava immediatamente, sempre in data 11.01.05 la Concessionaria (...), in particolare il sig. Gi., ricevendo dallo stesso rassicurazioni circa un loro intervento; da allora, nonostante ripetuti solleciti, nessun intervento è stato fatto dalla Ro.St., tanto che nel febbraio 2006 ha provveduto a fare periziare la propria vettura, nonché a fare riparare la stessa.
La convenuta si è costituita in giudizio, chiedendo la reiezione della domanda attorea ed eccependo che i danni lamentati dall'attore non derivano da vizi di conformità esistenti al momento della consegna dell'auto, ma sarebbero invero riconducibili ad un uso non corretto della medesima ed in particolare che essi non derivano da vizi presenti nel propulsore ma dall'utilizzo del mezzo anche dopo l'accertamento della rottura del manicotto.
La domanda attorea non appare meritevole di accoglimento.
È pacifico che il contratto di compravendita per cui è causa è stato stipulato tra un professionista ed un consumatore.
Come noto, il D.Lgs. n. 24/2002, affiancandosi alla normativa prevista dal codice civile in materia di garanzia del venditore per vizi della cosa venduta, ha introdotto, nei contratti aventi ad oggetto la cessione di beni in cui la controparte sia un consumatore, il nuovo concetto di garanzia per "vizi di conformità".
Tale disciplina è stata integralmente recepita dal D.Lgs. n. 206/2005 (Codice del consumo) il cui art. 129 stabilisce l'obbligo per il venditore di consegnare all'acquirente - consumatore beni "conformi al contratto di compravendita". Il citato articolo, al secondo comma, puntualizza la nozione di "conformità al contratto" stabilendo che "si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistano le seguenti circostanze: a) sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo; b) sono conformi alla descrizione fatta al venditore e possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello; c) presentano le prestazioni e qualità abituali per un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettare tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o da un suo agente o rappresentante, in particolare sulla pubblicità e sull'etichettatura; d) sono altresì idonei all'uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti".
Il disposto del sopra citato articolo, quando applicato ad una compravendita avente ad oggetto un veicolo nuovo, impone al venditore: di vendere un veicolo esente da vizi in assoluto.
La garanzia legale prevista dal Codice del consumo è dunque applicabile non a tutti i guasti che il veicolo potrebbe presentare, ma solo a quelli che siano conseguenza di uno specifico difetto di conformità esistente al momento del contratto, tra quanto dichiarato dal venditore o tra quanto ci si potrebbe ragionevolmente aspettare da un veicolo dello stesso tipo. La necessità di interventi di riparazione, conseguenza del fisiologico termine del ciclo di vita di una componente meccanica, non costituisce di per sé un difetto di conformità, a meno che il venditore non abbia espressamente garantito il corretto funzionamento di tali componenti.
Poiché è stato dimostrato documentalmente che il manicotto dell'acqua si è rotto definitivamente, rendendo l'autoveicolo inutilizzabile, senza dubbio tale difetto è coperto dalla garanzia per vizi di conformità.
Peraltro, essendosi il predetto difetto manifestato, seppur di solo circa un mese, oltre i sei mesi dalla consegna del veicolo, a norma dell'art. 132, terzo comma cod. consumo, non si può presumere che lo stesso fosse già presente a tale data, sicché sarebbe stato onere del compratore provare che il vizio era presente al momento della consegna dell'automezzo.
Nessun chiarimento hanno potuto al riguardo offrire sia la documentazione versata agli atti sua le prove testimoniali assunte.
Dalle fatture di riparazione è stato solo possibile accertare che il surriscaldamento del motore era stato provocato dalla rottura del manicotto dell'acqua, ma non sono emersi elementi che potessero far risalire all'individuazione della causa di detta rottura.
Neppure la perizia tecnica di parte, che peraltro non può assurgere a mezzo di prova, ha potuto acclarato tali aspetti. Essa, infatti, ha prospettato solo ipotesi sulle possibili cause del guasto: a) in occasione della rottura del manicotto si può avere avuto un inizio di ingrippaggio per mancata refrigerazione del blocco motore e delle camice; b) in occasione della rottura del manicotto, subito dopo l'acquisto, può essersi guastato il termostato, non consentendo più una regolare refrigerazione del blocco motore, che con il tempo ha provocato l'ingrippamento finale.
Attraverso le prove testimoniali assunte si è potuto solo accertare che l'autovettura de qua si è bloccata in conseguenza di un surriscaldamento del motore.
Parte attrice avrebbe potuto provare la presenza del vizio denunciato, al momento della consegna dell'autoveicolo, solo attraverso un'indagine peritale condotta super partes sul motore guastatosi e quindi o attraverso un accertamento tecnico preventivo ante causam od attraverso una consulenza tecnica di ufficio. Quest'ultima non si è potuto espletare perché l'attore non ha provveduto a conservare le parti meccaniche sostituite, che un CTU avrebbe potuto esaminare.
Del resto, a norma dell'art. 129, terzo comma Cod. Consumo "non vi è difetto di conformità se, al momento della conclusione del contratto, il venditore era a conoscenza del difetto o non poteva ignorarlo con l'ordinaria diligenza".
In base alle sovra estese considerazioni, si ritiene che parte attrice non abbia diritto a richiedere a controparte l'applicazione della garanzia riguardo al vizio riscontrato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate coma in dispositivo.
CONSUMATORE
VENDITA
GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA:IN GENERE
P. Q. M.
Respinge la domanda attorea;
Condanna parte attrice a rifondere a parte convenuta le spese di lite, che liquida in complessivi Euro 2.545,13, di cui Euro 1.045,13 per diritti ed Euro 1.500,00 per onorari, oltre rimborso forfetario spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Genova, il 21 aprile 2010.
Depositata in Cancelleria il 27 aprile 2010.
Ultima modifica di
mongelli il 01/01/2015, 15:10, modificato 1 volta in totale.