Ecco un semplice circuitino a relais per collegare le luci diurne a led secondo l’articolo 152 del CDS. Da notare che la posizione delle stesse luci sul muso dell’auto deve seguire una particolare regola:
distanza minima tra le due luci 600mm, altezza minima da terra 250mm, equidistanza rispetto al centro e posizione orizzontale. Il circuito si compone di 2 relais automobilistici a 12V.
Nel caso di luci LED di bassa potenza (15/20W) è possibile utilizzare relais di dimensione più piccola rispetto a quelli automobilistici. (dallo schema si deduce, in altre parole, che all’accensione delle posizione e dei fari anabbaglianti, le luci LED dovrebbero spegnersi perché non a norma).
A tal proposito riporto di seguito l'articolo 152 comma 1° del CDS
"Fuori dai centri abitati, durante la marcia dei veicoli a motore, ad eccezione dei veicoli iscritti nei registri ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, è obbligatorio l'uso delle luci di posizione, dei proiettori anabbaglianti e, se prescritte, delle luci della targa e delle luci d'ingombro. Durante la marcia, per i ciclomotori ed i motocicli è obbligatorio l'uso dei predetti dispositivi anche nei centri abitati. Fuori dei casi indicati dall'articolo 153, comma 1, in luogo di questi dispositivi, se il veicolo ne è dotato, possono essere utilizzate le luci di marcia diurna."
Quelle che il Codice chiama "luci di marcia diurna" sono fari anteriori che non hanno la funzione di illuminare la strada ma solo di rendere visibile il veicolo. Adottano lampade specifiche, di potenza inferiore rispetto a quelle anabbaglianti, e si accendono appena si gira la chiave nel quadro. Attualmente ne sono dotati alcuni modelli di nuova concezione come, per esempio, la Fiat 500 e varie Audi e BMW.
I vantaggi delle luci diurne sono molteplici: innanzitutto eliminano il rischio di dimenticarsi di accendere i fari e poi, rispetto agli anabbaglianti, riducono l'assorbimento elettrico. Infine, essendo pensate apposta per l'uso diurno, non sono abbinate all'abbassamento della luminosità della strumentazione della plancia, che quindi rimane ben leggibile.
“Come spiega l’Ispettore Capo Luciano Parrella, del Servizio Polizia stradale, l’utilizzo delle luci diurne è definito da tre articoli del Codice della Strada.
- L’art. 151 del C.d.S. definisce le luci di marcia diurna e stabilisce che siano solo anteriori.
- L’art. 152 del C.d.S. prevede l’utilizzo delle luci di marcia diurna per i veicoli che ne sono dotati. (Se non ne sono dotati, usare le luci tradizionali)
- L’art. 153 del C.d.S. stabilisce che in condizioni di scarsa visibilità (per esempio in galleria o dopo il tramonto) è previsto l’uso delle luci di posizione e della targa in aggiunta a quelle per la marcia diurna.
In altre parole, i LED, solo anteriori, non bastano in galleria e dopo il tramonto.”
“Ma conviene ricordare che lo spirito di queste norme è assicurare la massima visibilità del veicolo in tutte le situazioni.”
Attenzione però: purtroppo sulla strada ci si può imbattere in FDO con scarsa preparazione in materia e che confondono (è successo a me!) il numero di omologazione ECE R87 con il marchio CE di vendita dei prodotti! Può capitare che nonostante tutto arrivino a comminarvi una ammenda e vi sequestrino il libretto. Come spesso accade in Italia, quando una norma non è ben recepita, porta a comportamenti diversi nelle FDO. Non mi considero responsabile se nonostante l'applicazione di questo semplice circuito, qualcuno passa dei guai. Fate le vostre debite considerazioni prima di dotarvi di questo accessorio.
Grazie a tutti
wwwolf62