di Carminetor74 » 27/11/2008, 17:10
COSA DICE LA LEGGE ITALIANA IN MERITO:
Ai sensi dell’art. 2045 c.c., quando chi ha compiuto il fatto dannoso (in questo caso l'investimento di un animale n.d.r.), vi è stato costretto dalla necessità di salvare se o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona e il pericolo non è stato da lui volontariamente causato ne era altrimenti evitabile, al DANNEGGIATO è dovuta un'indennità, la cui misura e rimessa all'equo apprezzamento del giudice.
Ma il “fatto dannoso” deve pur sempre esser stato “compiuto” dall’agente (GUIDATORE), cioè deve poter essere a questi non solo riferibile ma soprattutto imputabile: è proprio la differenza tra mera riferibilità ed imputabilità che può costituire la chiave di lettura per identificare nel fatto concreto, al fine della sua qualificazione, la presenza della costrizione, dello stato di necessità o del caso fortuito, (e così vis maior).
Nelle ipotesi ex art. 2045 c.c. , l’agente sceglie CONSAPEVOLMENTE il pregiudizio altrui, ma con la esimente di difendere un bene giuridico superiore attraverso una condotta salvifica.
L’azione è, cioè, “INTENZIONALMENTE COMPIUTA” ma, sul piano teleologico, allo scopo di salvare alcuno (sé od altri) dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, (Cass. civ. 14.10.1969 n. 3322; Cass. civ. 21.12.2004 n. 23696).
Nell’ordinanza 130 del 28 marzo c.a., la Consulta offre una corretta lettura ermeneutica della disposizione ex art. 2045 c.c., precisando, appunto, che essa presuppone pur sempre una responsabilità dell'agente, almeno in termini di imputabilità della CONDOTTA LESIVA, derivante dalla LIBERA DETERMINAZIONE DI VIOLARE UNA NORMA GIURIDICA.
Nel casus decisus, un conducente aveva provocato lesioni alla trasportata per effetto di una frenata bruscamente posta in essere onde evitare di investire un cane apparso improvvisamente sul manto stradale di percorrenza, (caso analogo, avente ad oggetto una brusca frenata è trattato da Cass. civ. 21.12.2004 n. 23696).
La Corte decreta la manifesta infondatezza della questione sollevata (dal Tribunale di Cosenza), in quanto, ad avviso del Collegio, (sulla scorte delle osservazioni richiamate in premessa), il rimettente non chiarisce come, “in termini logico-giuridici, la ritenuta imprevedibilità dell'improvviso attraversamento della strada da parte di un cane (che porta all'esclusione della responsabilità del conducente per i danni derivati dalla frenata) possa coesistere con l'applicabilità nella stessa fattispecie della norma impugnata, la quale viceversa presuppone pur sempre una RESPONSABILITA' DELL'AGENTE, almeno in termini di imputabilità della condotta lesiva, derivante dalla libera determinazione di violare una norma giuridica”: “una tale impostazione della questione dimostra l'evidente errore prospettico da cui muove il rimettente, là dove riferisce gli asseriti vizi di incostituzionalità della norma alla mancata inclusione, nell'ambito dei presupposti per la sua operatività, della condotta del danneggiante che miri ad «evitare di travolgere e ferire un animale», senza verificare se tale norma fosse in concreto applicabile, ossia se la manovra necessitata del conducente fosse idonea a salvare sé e la persona trasportata dal pericolo attuale di un danno di maggiore gravità derivante dalle possibili conseguenze dell'investimento dell'animale”.
L’interpretazione suggerita dalla Corte delle Leggi è, peraltro, rinvenibile anche nella giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, che discorre, per l’appunto, di cd. responsabilità attenuata, (cfr. ex multis Cass. civ. 15.6.1965 n. 1224; Cass. civ. 13.12.1966 n. 2913; Cass. civ. 14.10.1969 n. 3322) e, ritiene, pacificamente, che l’art. 2045 c.c. sia applicabile anche nei casi di sinistri stradali, (Cass. civ. 19.7.2002 n. 10571).
Sul piano processuale è opportuno evidenziare che l’indennità ex art. 2045 c.c. può essere oggetto di statuizione del Giudice motu proprio, poiché la domanda di corresponsione di un equo indennizzo è ritenuta implicita in quella del risarcimento, anche in assenza di uno specifico richiamo, dallo ius receptum della giurisprudenza di legittimità, (Cass. civ. 19.8.2003 n. 12100).
In SOLDONI... PER LA LEGGE il CONDUCENTE ha sempre torto... anche se ha causato danni al passeggero per evitare l'animale... figuriamoci l'averlo investito senza aver dovuto evitare un effettivo nonche' IMMINENTE pericolo!
E non solo: Riporto cio' che dichiara un consulente di infortunistica stradale:
"E' vera la teoria dell'imprevibilità dell'evento ed è altrettanto vero che il conduttore deve provare in tutti modi a evitare il sinistro, MA nel caso in cui si fosse trovato in una strada di capagna l'uscita di un animale è prevedibilissimo (come vicino alle scuole l'uscita di bimbi), si può quindi andare a una VELOCITA' CHE POSSA EVITARE L'EVENTUALE RISCHIO, dato che IL LIMITE E' DI 50Km/h MA NON NECESSARIAMENTE bisogna andare a 50, dato che tale limite e' quello massimo... nel caso, si può e si DEVE procedere anche sotto i 20Km/h.
La Cassazione ultimamente ha oltretutto stabilito che chi investe qualsiasi animale E' TENUTO AL SOCCORRIMENTO ED EVENTUALI CURE DELLO STESSO...
Percio' prudenza Gente...
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