di .::Tia::. » 08/03/2010, 14:53
Mettono i TUTOR e poi non sono capaci di redigere un verbale, quindi propendo per la repressione.
Si dice "La legge è uguale per tutti" e "La legge non ammette ignoranza"
Manca la trasparenza, infatti non ci vengono mai forniti elementi che possono darci la completa certezza che l'accertamento della violazione sia stato fatto a norma delle leggi vigenti,tutte norme le quali il comune cittadino non è messo a conoscenza quindi:
Quando arriva un verbale elevato a mezzo SICVe(Tutor), bisogna sapere che:
1- E’ illegittimo il verbale elevato per mezzo del tutor non consentendo tale apparecchio l’applicazione della tolleranza del 5% prevista dal CdS.
In particolare, benché alla velocità risultata sia stata applicata la riduzione del 5%, come previsto ex D.M. 29/10/97, detta riduzione non può però essere applicata nei casi in cui la rilevazione sia operata con mezzi diversi dall’“autovelox” che consente di rilevare la velocità immediatamente; negli altri casi di rilevazione della trasgressione di “eccesso di velocità” (art. 142, Codice della Strada), col c.d. scontrino entrata – uscita autostradale, non può essere applicato il criterio di cui sopra, ma una riduzione diversa, come precisato dal comma 3 dell’art. 345 delle disp. di att.ne del codice della strada.
Ed infatti, non può ritenersi apparecchiatura “Autovelox” il Tutor in quanto questo strumento consente di accertare le violazioni di “eccesso di velocità” attraverso il calcolo della media di velocità percorsa tra due postazioni, con la conseguenza che, per necessaria analogia con la media calcolata con mezzi diversi, al “tutor” deve applicarsi la riduzione prevista ex citato art. 345, comma 3° disp. att.ne.
Ciò comporta, che in difetto di precisazione normativa, non può essere applicata riduzione alcuna oppure in analogia con quanto detto sopra (art. 345, comma 3°), va applicata la riduzione “progressiva” del 5%, 10% e 15% e poiché la legge prevede in ogni caso la necessità di effettuare una riduzione questa va comunque applicata, ma, non conosciuto il suo criterio nei casi di rilevazione diverse le postazioni “autovelox” fisse e/o mobili, ne deriva l’impossibile corretta verifica del comma della norma ex art. 142 violato.
in ogni caso in cui venga applicata tout court la sola riduzione del 5% nei casi di accertata violazione mediante calcolo della velocità media non vi è certezza dell’esatto accertato superamento della velocità massima consentita e, pertanto, in tale situazione la verbalizzazione effettuata è dubbia in quanto applicato un criterio (riduzione del 5%) non previsto per legge.
Sul argomento potete fare riferimento alla sentenza del G.d.p di Viterbo del 6 ottobre 2008.
- 2- Il verbale è nullo, in quanto non vi è nessun riferimento al certificato di taratura iniziale e periodica dello strumento SICVe, come regolamentato dalla legge europea EU300012, in materia di CERTIFICAZIONE DI TARATURA di tutti gli apparecchi metrologici, non è sufficiente indicare con la dicitura: “Sistema di misura della velocità SICVe, omologato con decreto n.3999 del 24/12/2004 che consente il funzionamento automatico”, la taratura che deve essere periodica e preventiva non deve essere confusa con l’omologazione né questa può essere sostituitiva o comprensiva della prima. Di fatti con l’omologazione del prototipo generale si accerta che l’apparecchio è idoneo a svolgere la funzione cui è stato destinato; con la taratura, invece, si accerta che il risultato delle funzioni di misurazione, che quel determinato apparecchio andrà a verificare, corrispondono esattamente ai risultati dei campioni nazionali.
Né può considerarsi soddisfatta l’esigenza di taratura dal controllo preventivo effettuato dagli agenti accertatori in quanto non può esistere né può ritenersi obiettivamente garantista alcun sistema di autocontrollo in grado di sostituire la taratura rispetto a campioni nazionali.
In assenza di idonea procedura di taratura il funzionamento di qualsiasi apparecchiatura elettronica risulta assolutamente inattendibile e non idonea a provare la fondatezza dell’accertamento amministrativo.
E’ necessario inoltre all’uopo richiamare la recente sentenza della suprema corte di cassazione
n.29334/08 nella quale testualmente si legge:
“ La materia dell'impiego e della manutenzione dei misuratori di velocità ha, poi, una propria disciplina, specifica rispetto alle norme che regolamentano gli altri apparecchi di misura, contenuta nel D.M. 29.10.97, relativo all'approvazione dei prototipi delle apparecchiature per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità e alle loro modalità di impiego, il cui art. 4 stabilisce che “gli organi di polizia stradale interessati all'uso delle apparecchiature per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità sono tenuti a … rispettare le modalità di installazione e di impiego previste nei manuali d'uso”, escludendo, perciò, la necessità di un controllo periodico finalizzato alla taratura dello strumento di misura se non è espressamente richiesto dal costruttore nel manuale d'uso depositato presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al momento della richiesta di approvazione, ovvero nel decreto stesso di approvazione.
Si noti che - rimanendo, peraltro, al di fuori del caso in esame, relativo ad apparecchiatura direttamente gestita dagli agenti - alcuni tipi d'apparecchi di più recente approvazione in quanto da utilizzarsi in modalità automatica, cioè senza la presenza ed il diretto controllo dell'operatore di polizia stradale nelle ipotesi espressamente previste e consentite, devono essere sottoposti ad una verifica periodica tendente a valutare la corretta funzionalità dei meccanismi di rilevazione che, secondo le disposizioni del richiamato art. 4 del D.M. 29.10.97, deve essere effettuata a cura del costruttore dell'apparecchio o di un'officina da questo abilitata con cadenza al massimo annuale
In più in italia nel 1991 è stato istituito il centro di taratura nazionale, che si occupa proprio della taratura di tutti gli strumenti elettronici di rilevazione, regolamentata appunto dalla legge 273/91.
Potete fare riferimento alle sentenze di G.d.p
N.355 del 3 marzo 2009 Gdp di Teano
N.1162 del 25 settembre 2009 Gdp di Foggia
Sentenza Suprema corte di cassazione
Sez. II Civile N29334 del 15/12/2008
Tutto questo non vuole essere un'istigazione alla violazione del CDS, ma è una forma di informazione, alla quale, a mio modesto parere ogni cittadino dovrebbe essere portato a conoscenza.
Come premesso, la legge è uguale per tutti e la stessa non ammette ignoranza, ne da parte del cittadino ne da parte delle pubbliche amministrazioni.
Ricordiamo che nemmeno le pubbliche amministrazioni godono del principio del "Favor rei".
Astra GTC Cosmo 1.6 Turbo 180CV
Motore:
- aspirazione vectra C + Filtro BMC - Turbo K04 - volano Monomassa 240mm + Frizione rinforzata Helix - postoni forgiati Wossner + Bielle Forgiate PEC - Intercooler Maggiorato Airtec - scarico completo Scorpion Exhaust- Rimappatura By Me (GMC Tuning)
Esterni:
-Fari post Hella Icegrey -Vetri oscurati -SPOILER TETTO Irmscher