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Spike79 ha scritto:Secondo me il Tutor è un ottimo strumento di prevenzione, sapendo che c'è la possibilità di essere monitorati, si tende a rispettare molto di più i limiti e soprattutto non è qualcosa di veramente subdolo e "vigliacco" come può essere un velox mobile, con auto civetta o anche fisso ma "imboscato" (questi sì che sono solo strumenti per "battere cassa", secondo me).
Se sai che c'è una zona Tutor , vai piano, non c'è niente altro da dire.
Stexx ha scritto:Io sono favorevole al tutor per un motivo, in Italia chi fa le leggi guarda i numeri e ragiona di conseguenza, se per esempio nel 2008 ci sono stati 100 incidenti per velocità elevata, nel 2009 ce ne sono stati 150 nel 2010 sicuramente abbasseranno i limiti invece di mettere controlli magari visibili e segnalati tipo tutor. Poi c'è da dire che è vero che molti limiti sono eccessivamente bassi ma vengono infranti di continuo, secondo la logica la pattiglia dovrebbe nascosta proprio per far si che chi guida rispetti sempre i limiti e non solo in quel pezzo di strada in cui si sa che ci sono i controlli. Poi ovvio fa sempre rabbia vedersi arrivare delle multe.
Ci penso spesso che secondo me la legge che la pattuglia o l'autovelox devono essere segnalati è solo un favore che ci fanno e speriamo che non se ne accorgano
Spike79 ha scritto:Secondo me previene nel momento stesso in cui io so che su quella strada c'è il tutor e automaticamente rispetto i limiti, a prescindere da quanti mesi ci metterà la multa ad arrivare....
Easytronic ha scritto:Spike79 ha scritto:Secondo me previene nel momento stesso in cui io so che su quella strada c'è il tutor e automaticamente rispetto i limiti, a prescindere da quanti mesi ci metterà la multa ad arrivare....
Condivido pienamente !! Poi può succedere che qualcuno NON rispetti consapevolmente i limiti pur sapendo di essere monitorato (e questo è un pi.la), oppure che non li rispetti perchè non è a conoscenza dei limiti per il suo mezzo (questo è un altro discorso ma non assolve ugualmente l'automobilista).
Piuttosto, nel caso in questione, non si può parlare di reiterazione dell'infrazione sul medesimo tratto autostradale anzichè di ripetute infrazioni misurate da differenti tutor ??
Forse è il caso di sentire un legale perchè, ad es., un'auto in divieto di sosta non può essere multata più di una volta da differenti vigili nella medesima giornata se rimane ferma nello stesso posto in quanto l'infrazione è sempre la stessa ma reiterata nel tempo.
Stexx ha scritto:In Italia i limiti non vengono rispettati non c'è nulla da dire, come ho detto sopra ci sono dei limiti veramente assurdi ma ci sono anche persone che superano di troppo i limiti, creano incidenti e di conseguenza vengono abbassati i limiti. E' lo stesso discorso che per colpa di chi non paga le tasse le aumentano a chi le paga. Io non voglio fare il santarellino dicendo che non supero mai i limiti però lo faccio a mio rischio e pericolo (e anche per gli altri) però poi non mi posso lamentare della multa.
Il problema sono i limiti bassi, però anche se li alzano sicuramente ci sarà sempre qualcuno che li supera, prende la multa e si lamenta. Un cotrollo ci vuole, da me questi periodi puoi andare anche a 200 km/h dove c'è il limite a 50 e stai sicuro che nessuno ti controllerà mai perchè c'è una sola pattuglia che sta sempre in caserma, e la gente lo fa.
lionello1 ha scritto:Easytronic ha scritto:Spike79 ha scritto:Secondo me previene nel momento stesso in cui io so che su quella strada c'è il tutor e automaticamente rispetto i limiti, a prescindere da quanti mesi ci metterà la multa ad arrivare....
Condivido pienamente !! Poi può succedere che qualcuno NON rispetti consapevolmente i limiti pur sapendo di essere monitorato (e questo è un pi.la), oppure che non li rispetti perchè non è a conoscenza dei limiti per il suo mezzo (questo è un altro discorso ma non assolve ugualmente l'automobilista).
Piuttosto, nel caso in questione, non si può parlare di reiterazione dell'infrazione sul medesimo tratto autostradale anzichè di ripetute infrazioni misurate da differenti tutor ??
Forse è il caso di sentire un legale perchè, ad es., un'auto in divieto di sosta non può essere multata più di una volta da differenti vigili nella medesima giornata se rimane ferma nello stesso posto in quanto l'infrazione è sempre la stessa ma reiterata nel tempo.
Si, ti ringrazio per il suggerimento ma, pur essendo sanzioni elevate nello stesso viaggio autostralale, ed almeno 5 nella stessa giornata ed altre 5 in un' altra giornata, la ciliegina sulla torta è data dal fatto che si tratta di COMUNI DIVERSI (dispositivi diversi) Pertanto ogni mia possibilità di contestazione è nulla. Diverso è il discorso di un' auto in divieto di sosta. E diverso e non applicabile per me la reiterabilità del reato. Andare a 119 km/h con ASTRA e caravan è pericolosissimo secondo il codice della strada. Secondo riviste specializzate di settore NO!
Grazie per la solidarietà
lionello1 ha scritto:Ho già fatto alcuni tentativi: ho inviato una descrizione dei fatti ad un sito specializzato: non mi hanno neanche dato retta!!!
Ho fatto la stessa cosa con GABIBBO ma mi hanno risposto che terranno in considerazione la mia segnalazione e che... bla....bla....bla. Ora ho già pagato tutte le multe anche perchè vincolate dai famosi 60 giorni dalla notifica. Non potevo fare altro..... Ciao.
Spike79 ha scritto:A ben guardare, i limiti dovrebbero essere rivisti anche in base al veicolo...un'Astra può andare a 150 in tutta sicurezza , mentre chessò, un Pandino 750 degli anni 90, anche a 120 (quindi SOTTO al limite) è un pericolo!
Ma tutto questo è impossibile....
.::Tia::. ha scritto:Mettono i TUTOR e poi non sono capaci di redigere un verbale, quindi propendo per la repressione.
Si dice "La legge è uguale per tutti" e "La legge non ammette ignoranza"
Manca la trasparenza, infatti non ci vengono mai forniti elementi che possono darci la completa certezza che l'accertamento della violazione sia stato fatto a norma delle leggi vigenti,tutte norme le quali il comune cittadino non è messo a conoscenza quindi:
Quando arriva un verbale elevato a mezzo SICVe(Tutor), bisogna sapere che:
1- E’ illegittimo il verbale elevato per mezzo del tutor non consentendo tale apparecchio l’applicazione della tolleranza del 5% prevista dal CdS.
In particolare, benché alla velocità risultata sia stata applicata la riduzione del 5%, come previsto ex D.M. 29/10/97, detta riduzione non può però essere applicata nei casi in cui la rilevazione sia operata con mezzi diversi dall’“autovelox” che consente di rilevare la velocità immediatamente; negli altri casi di rilevazione della trasgressione di “eccesso di velocità” (art. 142, Codice della Strada), col c.d. scontrino entrata – uscita autostradale, non può essere applicato il criterio di cui sopra, ma una riduzione diversa, come precisato dal comma 3 dell’art. 345 delle disp. di att.ne del codice della strada.
Ed infatti, non può ritenersi apparecchiatura “Autovelox” il Tutor in quanto questo strumento consente di accertare le violazioni di “eccesso di velocità” attraverso il calcolo della media di velocità percorsa tra due postazioni, con la conseguenza che, per necessaria analogia con la media calcolata con mezzi diversi, al “tutor” deve applicarsi la riduzione prevista ex citato art. 345, comma 3° disp. att.ne.
Ciò comporta, che in difetto di precisazione normativa, non può essere applicata riduzione alcuna oppure in analogia con quanto detto sopra (art. 345, comma 3°), va applicata la riduzione “progressiva” del 5%, 10% e 15% e poiché la legge prevede in ogni caso la necessità di effettuare una riduzione questa va comunque applicata, ma, non conosciuto il suo criterio nei casi di rilevazione diverse le postazioni “autovelox” fisse e/o mobili, ne deriva l’impossibile corretta verifica del comma della norma ex art. 142 violato.
in ogni caso in cui venga applicata tout court la sola riduzione del 5% nei casi di accertata violazione mediante calcolo della velocità media non vi è certezza dell’esatto accertato superamento della velocità massima consentita e, pertanto, in tale situazione la verbalizzazione effettuata è dubbia in quanto applicato un criterio (riduzione del 5%) non previsto per legge.
Sul argomento potete fare riferimento alla sentenza del G.d.p di Viterbo del 6 ottobre 2008.
- 2- Il verbale è nullo, in quanto non vi è nessun riferimento al certificato di taratura iniziale e periodica dello strumento SICVe, come regolamentato dalla legge europea EU300012, in materia di CERTIFICAZIONE DI TARATURA di tutti gli apparecchi metrologici, non è sufficiente indicare con la dicitura: “Sistema di misura della velocità SICVe, omologato con decreto n.3999 del 24/12/2004 che consente il funzionamento automatico”, la taratura che deve essere periodica e preventiva non deve essere confusa con l’omologazione né questa può essere sostituitiva o comprensiva della prima. Di fatti con l’omologazione del prototipo generale si accerta che l’apparecchio è idoneo a svolgere la funzione cui è stato destinato; con la taratura, invece, si accerta che il risultato delle funzioni di misurazione, che quel determinato apparecchio andrà a verificare, corrispondono esattamente ai risultati dei campioni nazionali.
Né può considerarsi soddisfatta l’esigenza di taratura dal controllo preventivo effettuato dagli agenti accertatori in quanto non può esistere né può ritenersi obiettivamente garantista alcun sistema di autocontrollo in grado di sostituire la taratura rispetto a campioni nazionali.
In assenza di idonea procedura di taratura il funzionamento di qualsiasi apparecchiatura elettronica risulta assolutamente inattendibile e non idonea a provare la fondatezza dell’accertamento amministrativo.
E’ necessario inoltre all’uopo richiamare la recente sentenza della suprema corte di cassazione
n.29334/08 nella quale testualmente si legge:
“ La materia dell'impiego e della manutenzione dei misuratori di velocità ha, poi, una propria disciplina, specifica rispetto alle norme che regolamentano gli altri apparecchi di misura, contenuta nel D.M. 29.10.97, relativo all'approvazione dei prototipi delle apparecchiature per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità e alle loro modalità di impiego, il cui art. 4 stabilisce che “gli organi di polizia stradale interessati all'uso delle apparecchiature per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità sono tenuti a … rispettare le modalità di installazione e di impiego previste nei manuali d'uso”, escludendo, perciò, la necessità di un controllo periodico finalizzato alla taratura dello strumento di misura se non è espressamente richiesto dal costruttore nel manuale d'uso depositato presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al momento della richiesta di approvazione, ovvero nel decreto stesso di approvazione.
Si noti che - rimanendo, peraltro, al di fuori del caso in esame, relativo ad apparecchiatura direttamente gestita dagli agenti - alcuni tipi d'apparecchi di più recente approvazione in quanto da utilizzarsi in modalità automatica, cioè senza la presenza ed il diretto controllo dell'operatore di polizia stradale nelle ipotesi espressamente previste e consentite, devono essere sottoposti ad una verifica periodica tendente a valutare la corretta funzionalità dei meccanismi di rilevazione che, secondo le disposizioni del richiamato art. 4 del D.M. 29.10.97, deve essere effettuata a cura del costruttore dell'apparecchio o di un'officina da questo abilitata con cadenza al massimo annuale
In più in italia nel 1991 è stato istituito il centro di taratura nazionale, che si occupa proprio della taratura di tutti gli strumenti elettronici di rilevazione, regolamentata appunto dalla legge 273/91.
Potete fare riferimento alle sentenze di G.d.p
N.355 del 3 marzo 2009 Gdp di Teano
N.1162 del 25 settembre 2009 Gdp di Foggia
Sentenza Suprema corte di cassazione
Sez. II Civile N29334 del 15/12/2008
Tutto questo non vuole essere un'istigazione alla violazione del CDS, ma è una forma di informazione, alla quale, a mio modesto parere ogni cittadino dovrebbe essere portato a conoscenza.
Come premesso, la legge è uguale per tutti e la stessa non ammette ignoranza, ne da parte del cittadino ne da parte delle pubbliche amministrazioni.
Ricordiamo che nemmeno le pubbliche amministrazioni godono del principio del "Favor rei".
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