poi chiudo qui il mio O.T
Ti dico ho molti miei parenti nelle Fdo...e anche molti amici....tra vigili e carabinieri....e sono tutti persone correttissime che fanno un gran lavoro per una miseria di stipendio....però io ODIO la categoria POLIZIA...perchè davvero i poliziotti pensano di essere Dio in terra....e fare quello che vogliono....io stesso ho visto tanti di loro a lampeggianti e sirene spente fare molte vie intere in contromano, passare ai semafori rossi, in autostrada a luci spente! e loro hanno sempre la scusa del "lo facevamo per servizio"....tranquillo che se loro girano col cellulare in mano e fanno 3600 infrazioni nessuno a loro fa la multa...anche nel privato....lo vedo con i miei amici e parenti....anche la sera in giro...fanno qualche scemata....tac fuori il tesserino....e ok vada pure....e questo non è giusto....poi quelli che hanno fermato me erano dei novellini e si vedeva che avevano voglia di far qualcosa in quel momento e hanno trovato me....come ti dicevo...io ci sarei stato alla multa, punti e cazziatone....ok lo accetto...mi avessero tolto anche 10 punti....poi avevano visto che mi mancava una settimana per fare i tre anni di patente...e si sono impuntati ancora di più....volevano proprio tirarmela via...era il loro obiettivo...e ciò mi ha dato molto fastidio...per fortuna avevo 22punti...quindi quei due punti mi hanno salvato la patente...oltretutto me li hanno già decurtati anche se io non ho pagato la multa e l'iter del ricorso non era finito....ciò non è legale....io è da settembre che giro con soli due punti....quando invece dovevo avere ancora tutti i miei punti...sono stato fermato molte volte...da vigili carabinieri e Polizia per controlli vari...e guarda caso erano sempre i poliziotti a fare più noie...a tenermi fermo anche due ore per controllarmi da cima a fondo....cavolo mi vedi non sono un delinquente....Ah poi mentre erano fermi a farmi il verbale in 5 beh nessuno ha visto le 5 macchine che in quel ora sono passate col rosso...ma vabbè...Io intanto sono contento di avergliela messa in quel posto....ma solo per il comportamento che hanno avuto nei miei confronti....perchè se mi avessero cazziato, fatto la multa e tirato via qualche punto....io l'avrei accettato e pagato....ma accanirsi così davvero non l'ho digerito....essere trattato come un criminale....otlretutto non volevano nemmeno sentissi ciò che dicevano mentre si consultavano e mi hanno allontanato...bel rispetto che hanno loro....e dopo il tutto mi hanno pure detto: "buona serata e auguri(con il sorrisetto soddisfatto)"....ecco perchè se lo incontrassi senza uniforme lo riempirei di mazzate....per l'arroganza che hanno avuto! non per il lavoro che svolgono!ma ho avuto la mia soddisfazione agendo per via legale e pulita....e ciò mi da ancora più soddisfazione!
Fine O.T
Per lika....ora vedo di farti una scansione del mio ricorso per l'ecopass...uno dei 50 che ho fatto
...anche perchè mi avevano venduto un mezzo per EURO 4 e invece era un EURO 3....quindi tra me e mio padre siamo entrati una 50 di volte in centro...ormai sto diventando esperto del Cds e delle norme amministrative e degli iter procedurali...comunque vai su
www.altalex.it....trovi davvero tutto, tra sentenze di Giudici di pace, della cassazione, articoli che ti possono essere davvero utili per redigere il tuo ricorso!
PER RICORSO
Lika comunque questo verbale è in violazione per inosservanza delle disposizioni indicate:
-artt 7,37,38,39,45,142,200,201 del vigente C.d.s
-artt 77,183,192,345,383,384,385 del regolamento di esecuzione del vigente Codice della strada(D.P.R. n.495 del 16/12/1992)
- L. 241/90 successive modificazioni ed integrazioni e L.15/05
-Circ Min n.81 del 2/08/2000, in merito all'esplicitazione delle modalità di contestazione immediata
-Circolare Min interno n.300 del 18/08/2000, in merito all'esplicitazione delle modalità circa l'uso di frasi stereotipate
-art. 24 della costituzione Italiana
elementi tutti, che determinano la nullità ed illegittimità dell'atto indicato in oggetto.
Premesso che l'art 383 del D.P.R. n. 495/92 impone che le violazioni al C.d.s debbono essere contestate
con apposito verbale di contestazione, ogni altro provvedimento, che non si identifica nel predetto atto amministrativo sanzionatorio
è da ritenersi nullo per vizio di forma, perchè compromessa la riconoscibilità dell'atto, nonchè l'efficacia probatoria del provvedimento
che nel caso specifico risulta essere elemento essenziale ed indispensabile, perchè
dallo stesso nè discende una sanzione amministrativa.
Comunque, il verbale di contestazione, per giurisprudenza costante, è di norma riconducibile ad un atto amministrativo e, come tale,
deve contenere dati, riferimenti e fatti, corrispondenti al vero, che hanno determintao il provvedimento sanzionatorio
in difetto ogni provvedimento è da ritenersi nullo.
In modo particolare i provvedimenti, afferenti procedimenti sanzionatori, non possono contenere descrizioni sommarie o stereotipate
che possano ricondurre a presunte violazione generiche o comunque non siano corrispondenti a reali situazioni di fatto.
La violazione accertata, è illegittima con conseguente inapplicabilità di ogni sanzione sottostante, poichè l'accertamento di infrazione è da
considerarsi ai sensi della L. n. 241/90 "comunicazione di avvio del procedimento", e come tale privo di ogni efficacia, in quanto
non si identifica nell'unico atto efficace definito dal art 383 del Regolamento del C.d.s "verbale di contestazione", e come tale non costituisce
titolo esecutivo atto a pretendere il pagamento di sanzioni amministrative.
Infatti, consolidata e costante dottrina giuridica ha definitivamente dichiarato che, l'atto amministrativo identificabile in un accertamento di violazione è da considerarsi
quale atto propedeutico del procedimento amministrativo sanzionatorio, e deve considerarsi ai sensi della L. 241/90 "comunicazione di avvio del procedimento"
e deve concretizzarsi entro il termine perentorio fissato dalla L. 241/90 aggiornato con L. 15/05, in trenta giorni con l'emissione di un provvedimento conclusivo
che s'identifica nell'imprescindibile atto giuridicamente efficace definito "verbale di contestazione", quale unico titolo esecutivo.
La stesura del verbale, deve quindi contenere quanto espressamente richiesto dal art 383 del vigente Regolamento di Esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada,
D.P.R. n. 495/92, che nel caso specifico non consente alcuna deroga di imprecisione e/o omissione, nella redazione o stesura dell'atto, in cui devono essere
riportati esattamente ed integralmente tutti i dati su apposito verbale, e precisamente al mod. VI. 1. L'art 385 del D.P.R. n 495/92, nel disciplinare le modalità di contestazione
non immediata, prevede che l'organo accertatore compili il p.v.a e lo trasmetta al comando o ufficio dal quale dipende; che tale p.v.a rimanga agli atti dell'ufficio,
mentre ai trasgressori e responsabili, venga notificato "uno degli originali o copia conforme all'originale". Non esiste, quindi, un p.v.c distinto dal p.v.a e lo conferma il richiamo
- in forza del rinvio che l'art. 385.4 effettua all'art 383.3 e 383.4 dello stesso Regolamento - ad unico modello, costituito dall'allegato VI.1 "che fa parte integrante del [presente] Regolamento"
e che va utilizzato sia in caso di contestazione immediata, che differita.
Tale circostanza è confermata dall'art 201 C.d.s, in forza del quale va notificato - al tragressore, per quanto qui interessa - "il" verbale di contestazione, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione
e non con l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata" e , nel testo di legge, l'impiego dell'articolo "il" costituisce un chiaro riferimento al procedimento verbale di contestazione previsto
dall'art 200 e copia del quale, è acquisita ali atti dell'ufficio da cui l'accertatore dipende. L'iter di contestazione della pretesa violazione si esaurisce con la notifica del verbale di contestazione in originale
o copia conforme. Nessuna norma, consente la contestazione di pretese violazioni, a mezzo, di una nota definita VERBALE MECCANIZZATO, anche perchè tale possibilità è stata esclusa dalle recenti modificazioni ed
integrazioni del C.d.s L 214/03, quindi in tali limiti ogni pretesa violazione è nulla per vizio di forma.
Il principio contenuto nella norma dell'art 385 comma 3 del Regolamento del C.d.s, è stato ristabilito dal costante e consolidato orientamento giurisprudenzionale che ha riaffermato l'irritualità della prassi, invalsa presso
alcuni uffici accertatori, consistente nell'invio di fotocopia del verbale priva di dichiarazione di conformità, considerando, la notifica effettuata con tale modalità illegittima e come mai avvenuta. In caso di contestazione
non immediata, di infrazioni previste dal Codice della Strada L'UFFICIO ACCERTATORE DEVE TRASMETTERE AL TRASGRESSORE UNO DEGLI ORIGINALI DEL VERBALE O COPIA AUTENTICATA A CURA DEL RESPONSABILE DELLO STESSO UFFICIO O COMANDO,
O DA UN SUO DELEGATO, SOTTOSCRITTA AUTOGRAFAMENTE DAL VERBALIZZANTE.
A sostegno della doglianza lamentata, il deducente invoca la dichiarazione riportata in calce al verbale d'accertamento recapitato, che testualmente si riporta:
"l'originale dell'accertamento di infrazione è depositato presso l'archivio di questo corpo di Polizia Municipale"
Altra Cosa:
Dallo strumento utilizzato non è suffuciente indicare solo il tipo "IMPIANTO PER LA RILEVAZIONE DELL'ACCESSO DI VEICOLI COSTITUITO DAL SISTEMA DENOMINATO O2CR CITYPASS DELLA SOCIETA' ELSAG SPA OMOLOGATO CON DECRETO DIRIGENZIALE N.7868 DEL 19/12/2001"
Ma è necessario indicare con esattezza
la diretta disponibilità e gestione da parte del comando accertatore, dichiarazione della recente taratura annuale dello strumento e le operazioni di verifica e controllo operate prima della rilavazione, in difetto la conseguente rilevazione è da ritenersi nulla, perchè risulta essere stata accertata con apparecchiatura inadeguata, di cui è preclusa l'attendibilità della rilevazione per carenza degli elementi e requisiti essenziali dello strumento, previsti dall'art 142 comma 6 del C.d.s, dall'art 345 comma 4 del Reglamento del C.d.s e della Legga n 273/91
Ecco uno spunto per fare ricorso spero ti possa essere utile![/u]